La stabilità al Paese si garantisce con i servizi essenziali.
La stabilità al Paese si garantisce con i servizi essenziali.
Per contribuire al cambiamento di rotta ormai indispensabile nella gestione dei servizi essenziali, è nostro dovere rimettere al centro dell’attenzione del Parlamento i bisogni dei cittadini.
Non possiamo quindi fare a meno di contribuire al ritorno delle istituzioni di prossimità (i Comuni) ad una condizione e capacità di fornire ai cittadini i servizi essenziali senza mettere a repentaglio la solidità economica delle amministrazioni.
Non possiamo quindi fare a meno di contribuire al ritorno delle istituzioni di prossimità (i Comuni) ad una condizione e capacità di fornire ai cittadini i servizi essenziali senza mettere a repentaglio la solidità economica delle amministrazioni.
E’ con tale obiettivo che ho presentato questi emendamenti, frutto di un processo partecipato:
Emendamenti
art. 15 della Legge di stabilità (A.S. 1120)
art. 15 della Legge di stabilità (A.S. 1120)
1) Aggiungere al comma 1, art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274 il seguente testo:
c) i dipendenti delle società pubbliche, private e miste che transitano a enti pubblici, aziende speciali o consortili per effetto di norme di leggi, di regolamento o convenzione, che attribuiscono agli stessi enti pubblici, aziende speciali o consortili le funzioni esercitate dalle citate società.
Nota:
l’emendamento è finalizzato a rendere possibile il diritto d’opzione per i lavoratori del regime previdenziale INPS o INPDAP nel passaggio da SpA a Azienda speciale, allo stesso modo di quanto si fece, a partire dagli anni ’90, per il passaggio inverso da Azienda speciale a SpA.
l’emendamento è finalizzato a rendere possibile il diritto d’opzione per i lavoratori del regime previdenziale INPS o INPDAP nel passaggio da SpA a Azienda speciale, allo stesso modo di quanto si fece, a partire dagli anni ’90, per il passaggio inverso da Azienda speciale a SpA.
2) Al comma 19 del DdL S1120 è eliminato il periodo:
“Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull’osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.”
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull’osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.”
Nota: gli emendamenti cancellano le norme, già introdotte con il decreto Monti sulle liberalizzazioni e confermate con la legge di stabilità, che equiparano, dal punto di vista del trattamento contrattuale e del parziale blocco del turn-over, i lavoratori delle Aziende speciali a quello delle Pubbliche Amministrazioni di riferimento, con l’evidente penalizzazione che ne deriva.
3) Inserire:
Il comma 6 dell’articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 è soppresso.
Nota: l’emendamento è sostanzialmente simile a quelli del punto 2), con la differenza che qui ci si riferisce al trattamento contrattuale e occupazionale dei lavoratori delle SpA in house, mentre prima era relativo a quello delle Aziende speciali. La finalità è la medesima, e cioè di eliminare le disparità negative per i lavoratori rispetto a quelli delle SpA miste o quotate o private.
Il Post:
di seguito il post di Marco Piazza, consigliere comunale di Bologna del m5s
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